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Ordinanza — n. 30452/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses request for trial remittal due to failure to notify other parties within seven days.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30452/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the request for remittal of proceedings inadmissible because it was not notified to other parties within the mandatory seven-day period. Urgo Sisto Salvatore argued for a new trial before the Lecce Tribunal, but the court found the procedural defect fatal under the Code of Criminal Procedure. Consequently, the request was rejected, and the applicant was ordered to pay a fine of 3,000 euros to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 46, comma 4 cod. proc. pen.; Art. 48, comma 6 cod. proc. pen.: A request for remittal of proceedings is inadmissible if not notified to other parties within seven days of presentation, and the applicant must pay a fine.

Parole chiave

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request for remittal procedural inadmissibility notification deadline Cassa delle ammende Code of Criminal Procedure diritto a un difensore garanzia di un equo processo pericolo di tortura

Disposizioni normative citate

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Art. 46, comma 4 cod. proc. pen.
La richiesta di rimessione è inammissibile ai sensi dell'art. 46, comma 4 cod. proc. pen., atteso che la stessa non è stata notificata, a cura del richiedente, alle altre parti entro sette giorni dalla sua presentazione.
Art. 48, comma 6 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 48, comma 6 cod. proc. pen., il richiedente deve essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che pare equo determinare in euro tremila.
art. 123 cod. proc. pen
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
art. 46, comma 4 cod. proc. pen
La richiesta di rimessione è inammissibile ai sensi dell'art. 46, comma 4 cod. proc. pen., atteso che la stessa non è stata notificata, a cura del richiedente, alle altre parti entro sette giorni dalla sua presentazione.
art. 48, comma 6 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 48, comma 6 cod. proc. pen., il richiedente deve essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che pare equo determinare in euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: URGO SISTO SALVATORE nato a TORRE ANNUNZIATA il 17/05/1982 avverso l'ordinanza del 18/02/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; t

RITENUTO IN FATTO

1. Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. Urgo Sisto Salvatore richiede la rimessione del processo pendente a suo carico davanti al Tribunale di Lecce.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta di rimessione è inammissibile ai sensi dell'art. 46, comma 4 cod. proc. pen., atteso che la stessa non è stata notificata, a cura del richiedente, alle altre parti entro sette giorni dalla sua presentazione.

2. Ai sensi dell'art. 48, comma 6 cod. proc. pen., il richiedente deve essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che pare equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini 4 , LL L t I O 4 AGO ZO21 FUNZ