Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30451/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30451/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30451/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava quella del Tribunale di Bari di condanna di Gesualdo Massimo alla pena di anni uno di reclusione per il delitto di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011. 2. 'Ricorre per cassazione il difensore di Massimo Gesualdo, deducendo vizio della motivazione con riferimento alla condanna e analogo vizio con riferimento all'applicazione della recidiva contestata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30451/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75 d. Igs. 159 del 2011. 2. 'Ricorre per cassazione il difensore di Massimo Gesualdo, deducendo vizio della motivazione con riferimento alla condanna e analogo vizio con riferimento all'applicazione della recidiva contestata.

Parole chiave

Generato dall'IA
riesame dell'entità pena misura disciplinare contravvenzioni inadempimento reiterato recidiva nell'infrazione impunità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GESUALDO MASSIMO nato a CATANZARO il 09/02/1970 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava quella del Tribunale di Bari di condanna di Gesualdo Massimo alla pena di anni uno di reclusione per il delitto di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011. 2. 'Ricorre per cassazione il difensore di Massimo Gesualdo, deducendo vizio della motivazione con riferimento alla condanna e analogo vizio con riferimento all'applicazione della recidiva contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi dedotti consistono in considerazioni in fatto che sollecitano una valutazione di merito da parte di questa Corte di legittimità, senza affatto dimostrare la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Ciò vale sia per quanto concerne il giudizio di inverosimiglianza della versione resa dall'imputato in relazione al possesso dell'apparecchio cellulare, acceso e funzionante, nel quale era stato sorpreso, sia con riferimento alla valutazione di sussistenza e di applicabilità della recidiva contestata.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 I Consigliere estensore Il Presidente T T I-1/4 Giacomo Ro i (t I N CANCE.ILLERiA nrico Giuseppe Sandrini I