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Ordinanza — n. 30450/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to discretionary sentencing and lack of conversion to community supervision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30450/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision to retain detention was a valid exercise of judicial discretion. The appellant argued for conversion to community supervision, but the court found the defendant's specific recidivism within five years legally precluded such a measure under the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 58 legge 689/1981; Art. 133 cod. pen.: The judge's choice regarding the substitution of custodial sentences is discretionary and must consider statutory criteria; where specific recidivism exists within five years, conversion to community supervision is legally impermissible.

Parole chiave

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substitution of penalty specific recidivism community supervision judicial discretion inadmissible appeal custodial sentence penal code criteria pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 58 legge 689 del 1981
Ai sensi dell'art. 58 legge 689 del 1981 la scelta del giudice di merito in ordine alla sostituzione della pena detentiva è discrezionale e deve tenere conto dei criteri indicati dall'art.
Art. 133 cod. pen.
58 legge 689 del 1981 la scelta del giudice di merito in ordine alla sostituzione della pena detentiva è discrezionale e deve tenere conto dei criteri indicati dall'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
58 legge 689 del 1981 la scelta del giudice di merito in ordine alla sostituzione della pena detentiva è discrezionale e deve tenere conto dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURRJA ALTIN nato il 02/07/1989 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Campobasso, in parziale riforma di quella del Tribunale di Isernia pronunciata nei confronti di Murrja Altin, riduceva la pena per il delitto di cui all'art. 13, comma 13 d. Igs. 286 del 1998 a mesi cinque e giorni dieci di reclusione e revocava la sospensione condizionale della pena.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Murrja Altin, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata conversione della pena detentiva nella libertà controllata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 58 legge 689 del 1981 la scelta del giudice di merito in ordine alla sostituzione della pena detentiva è discrezionale e deve tenere conto dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. La Corte territoriale ha esercitato tale discrezionalità sottolineando che l'imputato è recidivo specifico infraquinquennale e, pertanto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la pena detentiva non è convertibile. D'altro canto, la valutazione del giudice del merito sulla congruità della pena inflitta è complessiva e, quindi, correttamente il giudice di appello ha tenuto conto della mancata applicazione della recidiva da parte del giudice dì primo grado e della concessione delle attenuanti generiche. Si tratta di motivazione del tutto logica e conforme al dettato normativo.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. peri. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle t Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Roc Enrico Giuseppe Sandrini C/1Z. ,."5 PNEINcANcEr[AER.riAA I O