Ordinanza — n. 30449/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava quella del Tribunale di Pistoia di condanna di Stepich Claudio alla pena di mesi sei di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 73 d. Igs. 159 del 2011. Ricorre per cassazione il difensore di Stepich Claudio, deducendo violazione dell'art. 73 d. Igs. 159 del 2011 per omessa dichiarazione di ufficio della illegittimità del provvedimento di foglio di via emesso dal Questore di Prato nei confronti dello Stepich. Il ricorrente sottolinea che, agli atti, non vi era alcuna copia del provvedimento amministrativo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30449/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente fa riferimento alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 1 , Sentenza n. 13975 del 05/03/2020 Ud. (dep. 07/05/2020) Rv. 278821 - 01).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEPICH CLAUDIO nato a PISTOIA il 20/03/1982 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava quella del Tribunale di Pistoia di condanna di Stepich Claudio alla pena di mesi sei di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 73 d. Igs. 159 del 2011.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Stepich Claudio, deducendo violazione dell'art. 73 d. Igs. 159 del 2011 per omessa dichiarazione di ufficio della illegittimità del provvedimento di foglio di via emesso dal Questore di Prato nei confronti dello Stepich. Il ricorrente sottolinea che, agli atti, non vi era alcuna copia del provvedimento amministrativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente fa riferimento alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 1 , Sentenza n. 13975 del 05/03/2020 Ud. (dep. 07/05/2020) Rv. 278821 - 01).
Il motivo di ricorso, tuttavia, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la questione della disapplicazione dell'ordine del Questore, oltre che genericoie privo,di autosufficienza, era stata posta per la prima volta in sede di discussione nel giudizio di appello, mentre i motivi di appello riguardavano esclusivamente la misura della pena irrogata. Si deve rimarcare che la difesa, essendo in possesso del foglio di via obbligatorio, avrebbe potuto agevolmente produrlo, assolvendo l'obbligo di autosufficienza, al fine di dimostrarne il contenuto.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente iacomo Rocchi A Enrico Giuse e Sandri