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Ordinanza — n. 30448/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for merit-based arguments and manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30448/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on substantive merit arguments rather than procedural grounds. The appellant argued for the application of generic mitigating circumstances over recidivism, claiming the lower court misinterpreted evidence regarding the defendant's confession. The court rejected this, noting the appellate judgment correctly balanced the defendant's criminal history against mitigating factors without distorting the facts.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.: Appeals based on substantive merit considerations are inadmissible unless they demonstrate a manifestly erroneous application of law or a distortion of evidence that renders the lower court's reasoning logically impossible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal substantive merit recidivism mitigating circumstances manifestly unfounded attenuazione della pena recidiva nell'infrazione infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Art. 609 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TREPSENISHTI ERVIN nato il 16/05/1982 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava quella del Tribunale di Siena di condanna di Trepsenishti Ervin alla pena di anni due e mesi tre di reclusione ed euro 700,00 di multa per reati relativi alle armi.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Trepsenishti Ervin, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla applicazione della recidiva nonché travisamento delle prove. In un secondo motivo il ricorrente deduce mancanza di motivazione con riferimento al motivo di appello con cui era stata chiesta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su considerazioni di merito e, comunque, manifestamente infondate. Benché sintetica, la motivazione della Corte di appello prende in considerazione entrambi i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado, giustificando l'impossibilità ,di disapplicazione della recidiva alla luce della pericolosità del soggetto, di cui il nuovo reato costituiva la dimostrazione, senza affatto travisare il contenuto della confessione dell'imputato (poiché l'acquisto dell'arma "per tranquillizzarsi rispetto alle ossessioni che viveva per le richieste intimidatorie avanzate da determinati soggetti coinvolti nel traffico di droga" significa, appunto, acquistarla "per farne concreto utilizzo in caso di bisogno"), e valutando come corretta e congrua l'equivalenza tra detta recidiva e le attenuanti generiche, giudicando l'imputato un "soggetto evidentemente inserito in circuiti criminali di spessore".

Le considerazioni del ricorrente, in definitiva, sollecitano una diversa valutazione di merito da parte di questa Corte di legittimità, senza affatto dimostrare la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini )IDEPOSITATA IN CANceLLe_RIA O