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Ordinanza — n. 30447/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30447/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30447/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava le istanze formulate nell'interesse di Ndiaye Meissa con riferimento al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso nei suoi confronti dal Procuratore Generale in data 21/11/2019.

Regesto Legislator

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art. 667 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30447/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. peri. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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esecuzione delle pene e delle misure riesame dell'entità pena commisurazione della pena pena complementare pena pecuniaria non riscuotibile sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 667 cod. proc. pen
La Corte territoriale ha fondato il rigetto dell'istanza avanzata ex art. 667 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE MEISSA nato il 03/06/1985 avverso l'ordinanza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava le istanze formulate nell'interesse di Ndiaye Meissa con riferimento al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso nei suoi confronti dal Procuratore Generale in data 21/11/2019.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Meissa Ndiaye, deducendo violazione degli artt. 667 e 668 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato esclusivamente su considerazioni in fatto. La Corte territoriale ha fondato il rigetto dell'istanza avanzata ex art. 667 cod. proc. pen. sulla circostanza che Ndiaye Meissa era stato identificato mediante l'esibizione della carta di identità a lui regolarmente rilasciata e di cui non era stato denunciato lo smarrimento, oltre che su ulteriori circostanze di fatto che indicavano che il soggetto identificato era l'odierno ricorrente. Nel ricorso - senza nemmeno affermare esplicitamente che il documento di identità era stato smarrito - si sostiene che, trattandosi di soggetto extracomunitario privo del permesso di soggiorno, uno smarrimento del documento non sarebbe stato denunciato e si aggiunge che in quel periodo Ndiaye era stato allontanato dalla casa della madre e viveva come un senzatetto.

Si tratta, come si vede, di argomenti di merito, per di più di natura congetturale, che non possono trovare ingresso in questa sede. D'altro canto, la motivazione dell'ordinanza impugnata è ampia e convincente e niente affatto manifestamente illogica.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. peri. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini D IN CANcE