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Ordinanza — n. 30446/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30446/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30446/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nei confronti di Quaceci Alfio, assolveva l'imputato da alcune delle imputazioni e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, rideterminava la pena in anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30446/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il difensore di Quaceci Alfio deducendo, in un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata assoluzione per i reati contestati, in un secondo motivo analoghi vizi con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 5 legge 895 del 1967, in un terzo motivo analoghi vizi per la mancata riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, in un quarto motivo analoghi vizi in relazione alla mancata esclusione della recidiva infraquinquennale.

Parole chiave

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alleggerimento della pena attenuazione della pena gravità della pena recidiva nell'infrazione pene condizionali sanzione sostitutiva
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUACECI ALFIO ALFREDO nato a CATANIA il 16/12/1986 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nei confronti di Quaceci Alfio, assolveva l'imputato da alcune delle imputazioni e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, rideterminava la pena in anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Quaceci Alfio deducendo, in un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata assoluzione per i reati contestati, in un secondo motivo analoghi vizi con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 5 legge 895 del 1967, in un terzo motivo analoghi vizi per la mancata riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, in un quarto motivo analoghi vizi in relazione alla mancata esclusione della recidiva infraquinquennale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto espone considerazioni di fatto su circostanze adeguatamente valutate dalla Corte territoriale, sollecitando il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione di merito a quella espressa con la sentenza impugnata. Ciò vale per la possibilità di ripristinare la funzionalità delle armi, riferita dai consulenti tecnici del Pubblico Ministero; il travisamento della relazione di consulenza e delle dichiarazioni rese da uno dli esse non è affatto dimostrato, mentre la sentenza dimostra che l'elaborato è stato letto e valutato, così come le specificazioni effettuate in udienza. Analogamente, la sentenza contiene adeguata motivazione sugli ulteriori motivi di appello e di ricorso: sull'impossibilità di applicare l'attenuante di cui all'art 5 legge 895 del 1967, in ragione del possesso di tre armi, anche clandestine, sull'equivalenza tra aggravanti e attenuanti generiche e sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva contestata.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. per., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini YDEP;-, ..t-‘, IN CANCELLEJ-ZiA i 04 AG