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Ordinanza — n. 30444/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming retroactive application of an unreceived decree-law provision for early release.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30444/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the claimant's request for early release based on a specific decree-law provision was unfounded. The defense argued that the unreceived decree-law was more favorable at the time of application, but the court held it lacks retroactive effect. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 4 D.L. 146/2013; Art. 616 c.p.p.: The court established that an unreceived decree-law provision granting more favorable treatment for early release does not have retroactive effect, even if it appeared applicable at the time of the request.

Parole chiave

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early release unreceived decree law retroactive effect penal procedure inadmissible appeal prescrizione della pena regimi speciali disposizioni speciali per il Lussemburgo

Disposizioni normative citate

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Art. 4 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto nell'interesse di Alberto Luigi, ristretto in regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41 bis ord.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto nell'interesse di Alberto Luigi, ristretto in regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41 bis ord.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 22/12/2014 Cc.
Corte Cost. n. 186 del 2000
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUIGI ALBERTO nato a NAPOLI il 28/01/1969 avverso l'ordinanza del 14/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia rigettava il reclamo proposto nell'interesse di Alberto Luigi, ristretto in regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41 bis ord. pen., avverso quella del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto di integrazione della liberazione anticipata in forza del d.l. 146 del 2013, .

2. Ricorre per cassazione il difensore di Luigi Alberto, deducendo violazione di legge e sottolineando che, al momento della presentazione dell'istanza di liberazione anticipata speciale, era in vigore la norma più favorevole del decreto- legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la disposizione di cui all'art. 4 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, non recepita dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui prevede un trattamento più favorevole per il condannato per uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione ai comportamenti pregressi alla sua pubblicazione, e consistente in una maggiore detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata, non ha efficacia ultrattiva, neppure se apparentemente vigente al tempo della domanda di concessione del beneficio, sia perché alla materia in questione / sua o • suerjrAlkolibliiMr4 non è applicabile il principio di Ci? irretroattività della legge più sfavorevole, sia perché, in generale, le regole attinenti al fenomeno della successione di leggi nel tempo non si attagliano alla vicenda relativa alla sorte delle disposizioni di decreti-legge non recepite nella legge di conversione (Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 22/12/2014 Cc. (dep. 14/01/2015) Rv. 261879 - 01) 2.

Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente (fi Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini if