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Ordinanza — n. 30443/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30443/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30443/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA ALESSANDRO nato a CASTELVETRANO il 08/05/1991 avverso l'ordinanza del 28/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo revocava nei confronti di Messina Alessandro l'affidamento in prova in casi particolari concesso ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 309 del 1990. 2. Ricorre per cassazione il difensore di Messina Alessandro, deducendo violazione di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato esclusivamente su considerazioni in fatto dirette a sollecitare questa Corte di legittimità a sovrapporre la propria valutazione di merito a quella espressa dal Tribunale. Del resto, la gravità della condotta posta in essere del Messina giustificava ampiamente il giudizio di inaffidabilità del condannato, disponibile a muoversi in contesti illeciti anche nel corso della misura alternativa. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. per., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rochi ' -----7 -------- Enrico Giuseppe Sandrini '\:' i 04 AG

Regesto Legislator

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art. 94 d.P.R. 309 del 1990; Ordinanza — n. 30443/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo revocava nei confronti di Messina Alessandro l'affidamento in prova in casi particolari concesso ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 309 del 1990. 2. Ricorre per cassazione il difensore di Messina Alessandro, deducendo violazione di legge. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato esclusivamente su considerazioni in fatto dirette a sollecitare questa Corte di legittimità a sovrapporre la propria valutazione di merito a quella espressa dal Tribunale. Del resto, la gravità della condotta posta in essere del Messina giustificava ampiamente il giudizio di inaffidabilità del condannato, disponibile a muoversi in contesti illeciti anche nel corso della misura alternativa. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. per., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rochi ' -----7 -------- Enrico Giuseppe Sandrini '\:' i 04 AG

Parole chiave

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revoca dell'aiuto d'emergenza riesame della curatela revoca del gratuito patrocinio assistenza riabilitativa revoca dell'asilo revoca dell'attribuzione del numero

Disposizioni normative citate

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art. 94 d.P.R. 309 del 1990
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