Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30442/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30442/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30442/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Palermo respingeva il reclamo proposto nell'interesse di Virruso Maurizio avverso quella del Magistrato di Sorveglianza di Trapani che aveva respinto la richiesta di concessione della liberazione anticipata per cinque semestri di detenzione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30442/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il difensore di Maurizio Virruso, deducendo violazione dell'art. 54 ord. pen. e vizio di motivazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca della sospensione condizionale liberazione di detenuti messa in libertà provvisoria proroga della carcerazione preventiva pena con condizionale parziale assistenza riabilitativa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRRUSO MAURIZIO nato a CATANIA il 11/01/1974 avverso l'ordinanza del 25/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; •

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Palermo respingeva il reclamo proposto nell'interesse di Virruso Maurizio avverso quella del Magistrato di Sorveglianza di Trapani che aveva respinto la richiesta di concessione della liberazione anticipata per cinque semestri di detenzione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Maurizio Virruso, deducendo violazione dell'art. 54 ord. pen. e vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo manifestamente infondato e, comunque, generico. Il ricorrente si limita ad evocare un successivo provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di ammissione di Virruso all'esecuzione della pena presso j1 domicilio, ma tralascia di considerare che il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto sussistente la responsabilità del detenuto nella rivolta in carcere e ha ritenuto la sua condotta particolarmente grave, sottolineandone anche altre commesse nel semestre in considerazione. Il giudizio finale - la mancata partecipazione all'opera di rieducazione da parte del detenuto - si fonda su fatti specifici< analiticamente valutati.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Posi TATA! Il Presidente Giacomo Rocc , IN CANCE_ L. L E:PliE rico Giuseppe Sandrini jO 4 AUÙ 23I .....i --