Ordinanza — n. 30441/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il decreto indicato in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo dichiarava inammissibile il reclamo proposto ex art. 35 ter ord. pen. da Botti Silvano. Ricorre per cassazione Botti Silvano con dichiarazione resa ai sensi dell'art.123 cod. proc. pen. alla Direzione della Casa Circondariale di Rieti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30441/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 35 ter ord. pen. da Botti Silvano. Ricorre per cassazione Botti Silvano con dichiarazione resa ai sensi dell'art.123 cod. proc. pen. alla Direzione della Casa Circondariale di Rieti.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTI SILVANO nato a LUMEZZANE il 18/10/1955 avverso il decreto del 23/09/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBOclate-evviso---atte-Parte udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo dichiarava inammissibile il reclamo proposto ex art. 35 ter ord. pen. da Botti Silvano.
2. Ricorre per cassazione Botti Silvano con dichiarazione resa ai sensi dell'art.123 cod. proc. pen. alla Direzione della Casa Circondariale di Rieti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non, come richiesto dall'art. 613 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, da difensore iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rochi Enrico Giuseppe Sandrini rWp t C> i' TATA l N CANCELLERIA li O AGO 1021 11 FUNZ