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Sentenza — n. 30440/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30440/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30440/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe„ la Corte di appello di Bologna confermava quella del Tribunale di Bologna di condanna di Pecorelli Rosario e Pecorelli Vittorio per il reato di cui agli artt. 2 e 76 d.lgs. 159 del 2011. Ricorre per cassazione il difensore di Pecorelli Rosario e di Pecorelli Vittorio che deduce violazione di legge e carenza di motivazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30440/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili in quanto del tutto generici: il motivo è enunciato ma in nessun modo argomentato. Si deve, tuttavia, rilevare che la pena inflitta a Pecorelli Vittorio è illegale, in quanto gli aumenti per la continuazione eccedono il triplo della pena applicata per il reato più grave: infatti il Tribunale di Bologna, con statuizione confermata dalla Corte territoriale, partendo da una pena base di mesi 6 di arresto, ridotta ex art. 62 bis a mesi 4 di arresto, l'ha aumentata per la continuazione ad anni uno mesi uno e giorni 15 di arresto, mentre il massimo consentito era di otto mesi.

Parole chiave

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ricorso all'autorità di vigilanza perseguimento penale in via sostitutiva allegazioni di persecuzione contraddittorie reati violenti riesame dell'entità pena condotta illecita della polizia

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PECORELLI ROSARIO nato a NAPOLI il 02/10/1959 PECORELLI VITTORIO nato a NAPOLI il 07/12/1960 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe„ la Corte di appello di Bologna confermava quella del Tribunale di Bologna di condanna di Pecorelli Rosario e Pecorelli Vittorio per il reato di cui agli artt. 2 e 76 d.lgs. 159 del 2011.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Pecorelli Rosario e di Pecorelli Vittorio che deduce violazione di legge e carenza di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili in quanto del tutto generici: il motivo è enunciato ma in nessun modo argomentato. Si deve, tuttavia, rilevare che la pena inflitta a Pecorelli Vittorio è illegale, in quanto gli aumenti per la continuazione eccedono il triplo della pena applicata per il reato più grave: infatti il Tribunale di Bologna, con statuizione confermata dalla Corte territoriale, partendo da una pena base di mesi 6 di arresto, ridotta ex art. 62 bis a mesi 4 di arresto, l'ha aumentata per la continuazione ad anni uno mesi uno e giorni 15 di arresto, mentre il massimo consentito era di otto mesi.

In effetti, come affermato dalle Sezioni Unite, Butera, la illegalità manifesta della pena è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità anche in presenza di ricorso inammissibile. In definitiva, per il solo Pecorelli Vittorio la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena inflitta, che deve essere rideterminata nella misura finale di anni uno di arresto; non deve essere, invece, dichiarata la prescrizione del reato, trattandosi GEDSEnt di rilievo d'ufficio a fronte di un ricorso, generico e privo di censure sulla pena, ab origine inammissibile.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del solo Pecorelli Rosario al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Pecorelli Vittorio limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni uno di arresto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Pecorelli Vittorio. Dichiara inammissibile il ricorso di Pecorelli Rosario che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini iDEPOSITATA IN CANCELL