Ordinanza — n. 30439/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma di quella del Tribunale di Genova appellata da AaminiBrahim, riduceva la pena nei confronti dell'imputato ad anni uno e mesi quattro di reclusione. Ricorre per cassazione il difensore di Aarnini Brahim, deducendo vizio della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 123 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30439/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione anche l'imputato personalmente con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AAMIMI BRAHIM nato il 01/02/1984 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; 4
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma di quella del Tribunale di Genova appellata da AaminiBrahim, riduceva la pena nei confronti dell'imputato ad anni uno e mesi quattro di reclusione.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Aarnini Brahim, deducendo vizio della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva.
3. Ricorre per cassazione anche l'imputato personalmente con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile in quanto non sottoscritto da difensore iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione come richiesto dall'art. 613 cod. proc. pen. Il ricorso del difensore è, invece, inammissibile in quanto non dimostra affatto la manifesta illogicità della motivazione in punto di applicazione della recidiva, atteso che la Corte territoriale ha collegato il reato giudicato con quelli commessi in precedenza, traendone la "dimostrata sempre più facile adozione di condotte illegali da parte dell'imputato": quindi la sua maggiore pericolosità e rimproverabilità.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente Giacomo R chi p CANCELLERIA nrico Giu