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Ordinanza — n. 30438/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30438/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30438/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi differenti da quelli indicati dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. peri. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30438/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il difensore di Voci Paulin, deducendo nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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violazione del divieto d'entrata azione revocatoria allontanamento recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOCI PAULIN (CUI 02YDSJY) nato il 12/06/1988 avverso la sentenza del 15/09/2020 del TRIBUNALE di AOSTAd-ate-avuisQ_alle_pagti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

• 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Aosta, su richiesta delle parti, applicava a Voci Paulin la pena di mesi otto di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 13, comma 13 d. Igs. 286 del 1998.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Voci Paulin, deducendo nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

d) ed e) cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi differenti da quelli indicati dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. peri.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ' Giacomo Rocc Enrico Giuseppe Sandrini IN CANCE.LLER1A O 4 AGO 2021 IL RJNZI