Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of qualified defense counsel representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Habibe El Kale's appeal inadmissible because it was filed personally rather than by a qualified defense attorney. The appellant argued for a retrial of concurrent sentences, but the court strictly applied procedural rules requiring specialized representation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must be filed by a qualified defense attorney; personal filing renders the appeal inadmissible, triggering mandatory cost liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HABIBE EL KALE(ALIAS BAHARI YASSINO nato il 02/01/1974 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 del TRIBUNALE di RAGUSAdate--awiso--a4-1~; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di Habibe El Kale di rideterminazione della pena inflitta con una sentenza del G.U.P. del Tribunale di Perugia e di revisione del decreto di esecuzione di pene concorrenti.
2. Ricorre per cassazione El Kale Habibe alias Bahari Yassine con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non, come richiede a pena di inammissibilità l'art. 613 cod. proc. pen., da difensore iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente iacomo Roc Enrico Giuseppé Sandrini 5I POSrA TA N CANCELLERIA i 04 AGO 2021 IIL FUNZIONA ilt