Italian Court dismisses appeal for cassation regarding criminal continuity due to lack of unified criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Francesco Spartà's appeal inadmissible as generic and manifestly unfounded. The appellant argued for the recognition of criminal continuity between two associations for delinquency, but the court found the criminal designs were distinct and autonomous. The decision relied on the absence of a unified criminal plan and the temporal gap between the offenses, which negated the required intellectual unity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Criminal continuity requires a unified criminal plan with premeditated intent; mere habitual delinquency or temporal proximity does not suffice to establish that subsequent crimes were foreseen at the time of the first offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARTA FRANCESCO nato a MESSINA il 27/11/1989 avverso l'ordinanza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; 4
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di Spartà Francesco di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Spartà Francesco, deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, in fatto e manifestamente infondato. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere; cosicché l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello; cronologicamente anteriori.
Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Quindi, la ricaduta nel reato e l'abitualità a clelinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010 - dep. 12/11/2010, Marigliano, Rv. 248862).Il ricorrente tralascia le considerazioni decisive che hanno condotto la Corte territoriale a rigettare la richiesta: le due associazioni per delinquere erano frutto di due distinte e autonome deliberazioni ed erano composte da sodali diversi.
Queste considerazioni, unitamente allo stato di arresti domiciliari in cui si trovava il ricorrente all'atto della costituzione della seconda associazione per delinquere, dimostrano, contrariamente a quanto ritenuto in ricorso, che il programma criminoso era differente e che, all'atto della costituzione della prima associazione, Spartà non aveva affatto progettati!) di costituirne e dirigerne un'altra anni dopo. Inoltre, il ricorrente confonde l'evidente inclinazione a delinquere dell'imputato con il medesimo disegno criminoso.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini Ct),) DEPOSITATA IN C