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Ordinanza — n. 30433/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30433/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30433/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del difensore di Gizzi Franco di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze di condanna. Ricorre per cassazione il difensore di GiZZI Franco, deducendo, in un primo motivo, violazione di legge penale e, in un secondo motivo, vizio di motivazione. CONSIDERATO IPI DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi in fatto e, comunque, manifestamente infondati. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere; cosicché l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30433/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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concorso materiale di reati infrazioni uniche e continuate reiterazione di reati penali doppia punibilità correità assassinio qualificato
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIZZI FRANCO nato a ROMA il 09/08/1954 avverso l'ordinanza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del difensore di Gizzi Franco di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze di condanna.

2. Ricorre per cassazione il difensore di GiZZI Franco, deducendo, in un primo motivo, violazione di legge penale e, in un secondo motivo, vizio di motivazione. CONSIDERATO IPI DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi in fatto e, comunque, manifestamente infondati. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere; cosicché l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori.

Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali„ non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Nel caso in esame, in nessun modo il ricorrente contesta la considerazione della Corte territoriale secondo cui non era in alcun modo ipotizzabile che, all'epoca della costituzione dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (1999), Gizzi avesse programmato a detenzione, nel 2006, al di fuori dell'attività associativa, di ingenti quantità di hashish e cocaina; piuttosto propone una nozione di continuazione nel senso della professionalità nel delinquere, sottolineando che, nell'arco temporale intercorso tra la cessazione del reato associativo (2000) e le nuove condotte illecite (2006), egli aveva cercato di organizzare associazioni finalizzate al narcotraffico.

Ma la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010 - dep. 12/11/2010, Marigliano, Rv. 248862).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente lacomo Roc Enrico Giuseppe Sandrini ..d2E