Ordinanza — n. 30432/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce confermava quella del Tribunale di Lecce di condanna di Bongiorno Ivan alla pena complessiva di anni uno e mesi dieci di reclusione per il delitto di cui all'art. 75, comma 2 d. Igs. 159 del 2011. Ricorre per cassazione il difensore di Bongiorno Ivan, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99, comma 3 cod. pen.; in un secondo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99, comma 3 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30432/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2 d. Igs. 159 del 2011. Ricorre per cassazione il difensore di Bongiorno Ivan, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99, comma 3 cod. pen.; in un secondo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGIORNO IVAN nato a LECCE il 10/06/1978 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce confermava quella del Tribunale di Lecce di condanna di Bongiorno Ivan alla pena complessiva di anni uno e mesi dieci di reclusione per il delitto di cui all'art. 75, comma 2 d. Igs. 159 del 2011.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Bongiorno Ivan, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99, comma 3 cod. pen.; in un secondo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su argomentazioni in fatto, manifestamente infondate e, comunque, generiche. Il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione per l'applicazione della recidiva: ma la sentenza contiene ampia e adeguata motivazione della convinzione che la nuova condotta criminosa non fosse occasionale, ma dimostrasse la maggiore capacità a delinquere dell'imputato. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, correttamente la Corte territoriale evidenzia che, per la concessione delle stesse, occorre qualche elemento di carattere positivo - inesistente nel caso di specie - che il giudice del merito possa prendere in considerazione: il ricorrente non evidenzia alcun elemento se non la niente affatto provata - resipiscenza dell'imputato per i reati commessi.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, dì euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v, sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Enrico Giuseppe Sandrini DEPOSITATA IN CANCELLERIA