Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30425/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against probation sentence due to procedural inadmissibility under new 2017 code of criminal procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30425/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible ex officio because the grounds raised did not fall within the limited categories permitted under the 2017 Code of Criminal Procedure. Although the appellant argued for a legal error in classifying his assault under Article 337, the Court found no manifest eccentricity or obvious mistake in the lower court's qualification. Consequently, the appeal was rejected without participation, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against probation sentences are admissible only for specific defects regarding the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, legal qualification errors, or illegality of the penalty; all other grounds, including general legal errors in fact classification, are inadmissible unless they constitute a manifest eccentricity or obvious mistake.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural inadmissibility probation sentence appeal legal qualification error manifest eccentricity Code of Criminal Procedure ex officio rejection court costs and fine incendio intenzionale aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. sec.
Art. 610, comma 1 cod. proc. pen.
448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 611 cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro
254865) ovvero frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv.
Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUMAROUANE HAKIM nato il 17/11/1994 avverso la sentenza del 02/12/2020 del TRIBUNALE di VERCELLI(dato avviso alle parti' ), udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia Hakim Boumarouane impugna la sentenza in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena concordata per i reati di cui a gli artt. 424, 424, 635 e 337 cod. pen.

2. Il ricorrente deduce la violazione di legge, in relazione all'art. 337, per erronea qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara, pertanto, la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

Non risulta, nel caso di specie, con carattere di manifesta evidenza e con indiscussa immediatezza, che la sussunzione del fatto nella fattispecie di cui all'art.337 cod. pen., in relazione alla reazione dell'imputato, all'epoca dei fatti detenuto, che, nel tentativo che gli agenti di polizia penitenziaria entrassero nella sua cella, aggrediva fisicamente gli operanti, sia palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) ovvero frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), parametri che, elaborati prima della riforma operata con la legge n. 103 del 2017, consentivano il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e che conservano efficacia anche nel vigente quadro normativo onde attribuire rilevanza alla erronea qualificazione giuridica del fatto, quale vizio denunciabile in Cassazione (cfr.

Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 Il Consigliere relatore Il Pre idente Maria itbirre- Vigna Giorg Fidelbo ( DEPOSITATA IN CANC