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Ordinanza — n. 30424/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against agreed sentence as it lacks grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30424/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible ex officio because the appellant failed to cite any of the specific statutory grounds required for a cassation appeal against an agreed sentence. The appellant challenged the sentencing determination but did not argue issues regarding the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the judgment, or the legality of the penalty. Consequently, the court ruled that the appeal fell outside the permissible scope of Article 448, paragraph 2-bis, and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. sec. parte: An appeal against an agreed sentence is inadmissible if it does not address the specific grounds of inadmissibility listed in Article 448, paragraph 2-bis, as the defendant's request for a sentence implies a waiver of challenges regarding the sentence's quantity.

Parole chiave

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agreed sentence appeal cassation inadmissibility Criminal Procedure Code waiver of defense procedural simplification piano di esecuzione delle pene pena convenzionale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. sec. parte
448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMA MARK nato il 10/10/1994 avverso la sentenza del 08/01/2021 del TRIBUNALE di ROMA(dato avviso alle part0 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Mark Lamkja impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena concordata per i reati di evasione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. 2.11 ricorrente deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara, pertanto, la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis e dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. sec. parte, previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1 e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato. 4.E' agevole osservare che la richiesta di pena "patteggiata" proveniente dallo stesso imputato non solo implica sostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza, ma specificamente esclude (salva l'ipotesi di pena illegale, che non ricorre nel caso in esame) che l'imputato possa dolersi dell'entità della pena applicatagli ex art. 444 cod. proc. pen., pena che lui stesso ha individuato nel quadro dell'accordo sanzionatorio raggiunto con il Pubblico ministero (pena che nella vicenda oggetto di ricorso è stata definita, senza il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura pari al minimo edittale e della quale l'impugnata sentenza ha espressamente attestato la congruità).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 Il Consigl e relatore Il Pre dente Maria Sa , gna Giorg Fidelbo