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Ordinanza — n. 30423/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because prosecution dismissal is not appealable to the Supreme Court but only claimable before the single-judge tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30423/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed against a prosecution dismissal order. The appellant, Gemignani, challenged the dismissal of his wife and co-defendants for the crime of bigamy, arguing violations of procedural articles regarding the dismissal decree. The court ruled that such dismissals are not appealable to the Supreme Court but can only be claimed before the single-judge tribunal under specific nullity conditions.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Prosecution dismissals ordered by the preliminary investigation judge after the entry into force of Law No. 103/2017 are not appealable to the Court of Cassation but are exclusively claimable before the single-judge tribunal.

Parole chiave

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prosecution dismissal appeal Court of Cassation jurisdiction single-judge tribunal claim Law 103/2017 procedural inadmissible de plano appeal ricorso di annullamento motivi di cassazione impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis c.p.p.
103 non è, infatti, ricorribile per cassazione, ma è unicamente reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod.
Art. 127, comma 5, c.p.p.
pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
4.Va, pertanto, dichiarata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod.
Law 23 giugno 2017, n. 103
art. 368 cod. pen
Gemignani ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe che ha dichiarato infondata l'opposizione alla richiesta di archiviazione da lui proposta ed ha archiviato il procedimento a carico di Balsamo Immacolata per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.
artt. 408 cod. proc. pen
Gemignani deduce, come unico motivo, la violazione degli artt. 408 cod. proc. pen.
art. 410-bis cod. proc. pen
103 non è, infatti, ricorribile per cassazione, ma è unicamente reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018
(Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEMIGNANI FRANCESCO nato a NAPOLI il 26/11/1969 parte offesa nel procedimento c/ BALSAMO IMMACOLATA nato a CASORIA il 23/02/1964 MAORI LUCA nato a PERUGIA il 19/02/1956 avverso l'ordinanza del 18/06/2020 del GIP TRIBUNALE di ANCONA(dato avviso alle partì \‘. udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gemignani ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe che ha dichiarato infondata l'opposizione alla richiesta di archiviazione da lui proposta ed ha archiviato il procedimento a carico di Balsamo Immacolata per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.

2. Gemignani deduce, come unico motivo, la violazione degli artt. 408 cod. proc. pen. e 125 disp att. cod. proc. pen. e il vizio di motivazione del decreto di archiviazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile. L'archiviazione disposta dal Giudice delle indagini preliminari successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è, infatti, ricorribile per cassazione, ma è unicamente reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O., Rv. 273371). 4.Va, pertanto, dichiarata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. l'inamnnissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 Il Consi ièrErelatore Il Pre0 dente Maria SanaVIgrià Giorgi Fidelbo ' DEPOSITATA1 IN CANCELLERIA