Ordinanza — n. 30422/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAVincenzo Costa impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena concordata per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Il ricorrente deduce la carenza della motivazione sulla insussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30422/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. Il ricorrente deduce la carenza della motivazione sulla insussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA VINCENZO nato a MATINO il 06/12/1963 avverso la sentenza del / 20/ 0/2020 del TRIBUNALE di LECCE . (dato avviso alle partA 0 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Vincenzo Costa impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena concordata per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
2. Il ricorrente deduce la carenza della motivazione sulla insussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). All'evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 Il Consigliee relatore Il Pré'. dente Maria Sa6i,g‘a Vigna GiorgJic Fidel