Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of arguments and failure to address lower court responses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Sabino inadmissible for being based on arguments already presented in the second instance without engaging with the appellate court's specific responses. The appellant challenged the conviction for resisting a public official, the application of recidivism, and the denial of general mitigating circumstances, but the court found these grounds legally insufficient and factually unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already examined in the lower court without addressing the specific reasons given by the appellate decision or if the grounds are manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABINO DOMENICO nato a CARIATI il 26/02/1965 avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Motivi della decisione 1.Con atto d'impugnazione Domenico Sabino ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna alla pena di legge per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2.Con il ricorso deduce violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo 1) alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale;
2) alla mancata esclusione della recidiva; e 3) alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.11 ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza delle delineate ragioni di doglianza.
4. Con il primo motivo il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). D'altra parte, la Corte di appello ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto provata la commissione del reato da parte dell'imputato. 5.A proposito della recidiva, va sottolineato che, effettivamente, nella sua applicazione, è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez.
U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183). Nel motivare l'applicazione della recidiva, la Corte di appello di Firenze si è correttamente uniformata al criterio sopra richiamato, con la ineccepibile argomentazione secondo la quale, oltre ai numerosissimi precedenti penali, la reiterazione dell'illecito, dopo alcuni anni, è chiaramente espressione di pericolosità sociale. La condotta dell'imputato viene, quindi, correttamente ritenuta come la significativa prosecuzione di un irregolare percorso delinquenziale già avviato dall'imputato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). 6.11 diniego delle circostanze attenuanti generiche è solidamente ancorato a ben evidenziati elementi di segno negativo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), quali i numerosi precedenti penali a carico dell'imputato. 7.All'inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 Il ConsiAere estensore Il Priidente Maria S.?I'bina Vigna Giorg Fidelb