Cassation court dismisses appeals against conviction for insult to a magistrate and recidivism, ruling arguments inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Mattia Ricci and Pablo Ricci inadmissible, upholding their convictions for insult to a magistrate and related offenses. Pablo Ricci's defense failed to provide specific grounds, merely repeating arguments already properly rejected by the appellate court, while Mattia Ricci's claim regarding the implicit burden of motivation for recidivism was deemed unfounded given the appellate judgment's explicit reasoning on social danger. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 343-bis cod. pen.; Art. 99 cod. pen.; The defense's appeal lacks specificity when it merely renews arguments already critically examined and rejected by the appellate court, and the implicit burden of motivation for recidivism is satisfied when the judgment explicitly highlights the reprehensibility and social danger of the conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RICCI MATTIA nato a MASSA il 22/09/1993 RICCI PABLO nato a PIETRASANTA il 01/08/1976 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Mattia Ricci e Pablo Ricci avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per oltraggio a magistrato in udienza a carico di Pablo Ricci e per oltraggio a magistrato in udienza, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e vilipendio all'ordine giudiziario a carico di Mattia Ricci.
2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso di Mattia Ricci in relazione al riconoscimento della recidiva e di Pablo Ricci in relazione al mancato riconoscimento dell'esercizio del diritto di critica.
3. Rilevato che i ricorsi sono inammissibili.
4. Il motivo di ricorso di Pablo Ricci è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la impossibilità di riconoscere la causa di giustificazione di cui all'art. 343-bis cod. pen. (pag. 12 sentenza impugnata).
5. Il motivo di ricorso di Mattia Ricci è manifestamente infondato. Può senz'altro convenirsi con il ricorrente circa l'esistenza di uno specifico onere motivazionale a carico del giudice, ove egli ritenga di applicare in concreto la recidiva facoltativa che sia stata contestata, tanto essendo conforme all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sent. n. 5859 del 27.10.2011 - dep. 15.02.2012, Rv. 2511690; in senso conforme, Cass. Sez. Fer. sent. n. 35526 del 19.98.2013, Rv. 256713). E tuttavia deve ritenersi che detto onere possa essere adempiuto anche implicitamente, ove, come nel caso in esame, le sentenze di merito diano conto della ricorrenza di quei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, che sono alla base dell'aggravamento di pena disposto dal legislatore per effetto della circostanza di cui all'art. 99 cod. pen. (cfr.
Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Rv. 267130). Facendo applicazione di detti principi al caso di specie, si ha che la Corte di appello, nel momento in cui ha posto l'accento sulla altissima pericolosità sociale della condotta dell' imputato ha debitamente evidenziato le ragioni legittimanti l'applicazione della recidiva, escludendo la ricorrenza di ragioni per essere disapplicata.
5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento ciascuno della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilg i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Prsi.ente Maria Sabina Vigna y Giorg Fi