Italian court dismisses appeal claiming trial court failed to apply Article 199 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Laura Colombano inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court erred by not applying Article 199 of the Criminal Procedure Code regarding the assessment of the witness's testimony. The court rejected this claim, finding the appeal lacked specificity and noting the trial court correctly identified that the witness's statement did not meet the necessary relational prerequisites for the specific legal mechanism cited.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 199 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the non-application of Article 199 of the Criminal Procedure Code is inadmissible if the complaint lacks specificity and fails to demonstrate that the lower court's reasoning was erroneous or insufficiently motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBANO LAURA nato a SALUZZO il 06/02/1967 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Laura Colombano avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 372 cod. pen.
2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, il motivo di ricorso relativo alla inosservanza, nell'assunzione della sua deposizione, dell'art. 199 cod. proc. pen., con la nullità della relativa prova.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.
4. Il motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità e comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha evidenziato che l'imputata, nella sua deposizione, si era limitata a riferire di essere la madre della "compagna" di Saltare', non fornendo quell'indicazione necessaria a evidenziare, in capo alla medesima, il presupposto relazionale per l'attivazione del meccanismo di cui all'art. 199 cod. proc. pen.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 Il Consigligre estensore Il Pré 'dente i Maria Sabiria Vi?na Giorgi Fidelbo FD-TEIOSITATA1 ,IN CANCELLEPJA iO