Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and impermissible factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giorgio Battagliola inadmissible, confirming the lower court's conviction for resisting a public official. The defense argued that the appellate judgment failed to properly evaluate evidence, but the court found the arguments lacked specificity and constituted an impermissible re-evaluation of facts at the appellate level. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, Art. 610, Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specificity and attempts a mere re-evaluation of factual evidence, which is reserved for the appellate court.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIOLA GIORGIO nato a BRESCIA il 08/11/1989 avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giorgio Battagliola avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, il motivo di ricorso relativo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.
4. Il motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. Le censure della difesa sono indeducibili nell'odierna sede di legittimità, perché imperniate su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondate, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato per cui è intervenuta condanna.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 Il ConsigiIdre estensore Il Pres dente Maria Sabirra Vigna Giorg Fidelbo Fp—EP TA IN