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Ordinanza — n. 30416/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and infounded criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30416/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the defense's arguments lacked specificity and merely repeated points already properly addressed by the appellate court. The defense contended that the custodian's liability should be evaluated differently, but the court emphasized that material conduct, not verbal declarations, determines criminal responsibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 63, Art. 350 cod. proc. pen.; An appeal lacking specific grounds and merely reiterating points already correctly decided by the lower court is inadmissible as it fails to meet the requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity material conduct custodian liability Code of Criminal Procedure sequestro di un veicolo azione di convalida del sequestro omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 63 cod. proc. pen.
Art. 350 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIAVATTENE LUIGI GIOACCHINO nato a ACIREALE il 28/07/1970 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Gioachino Viavattene avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di cui all'art.334, secondo comma, cod. pen.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione alla violazione degli artt. 63 e 350 cod. proc. pen.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. Il motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità e comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha evidenziato che, a prescindere da quanto dichiarato dall' imputato quando fu interpellato dai carabinieri, e, a prescindere dalla sua utilizzabilità, ciò che conta è la condotta materiale; l'imputato era custode del ciclomotore e tra i suoi obblighi, il cui inadempimento è penalmente sanzionato, vi è quello di non disperdere il mezzo che doveva custodire.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Pret dente Maria Sabin Vigna Giorgi4 Fidelbo r rTi_E -POSITATA I, N CANCELLERIA