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Ordinanza — n. 30413/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30413/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30413/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Fiano avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di truffa aggravata. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso relativi 1) al mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento da parte dell'avvocato Stefano Vaiano;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30413/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena commutazione della pena pecuniaria attenuazione libera della pena liberazione condizionale riduzione della pena pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIANO ANTONIO nato a PIEDIMONTE MATESE il 05/01/1973 avverso la sentenza del 24/10/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Fiano avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di truffa aggravata.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso relativi 1) al mancato accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento da parte dell'avvocato Stefano Vaiano;

2) al rigetto di conversione della pena detentiva nella corrispondente specie di sanzione sostitutiva. Lette, infine, le note difensive.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è manifestamente infondato posto che l'imputato risultava assistito da due difensori.

5. Il secondo motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità e comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato che la richiesta di sostituzione della pena detentiva di un anno di reclusione in libertà controllata non poteva essere accolta in considerazione della prognosi negativa circa l'adempimento delle prescrizioni. Ciò in considerazione, oltre che della gravità dei fatti e dell'ingente danno cagionato alla vittima, anche dei precedenti penali specifici dell'imputato.

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 Il ConsOliere estensore Il Prsdente Maria Singna — _ Giori Fidelbo i ìDEPC.',J IN CANCELLERL-. i Q l AGO