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Ordinanza — n. 30412/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for resistance to public official due to lack of specificity and inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30412/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pierluigi Parisse inadmissible regarding his conviction for resistance to a public official. The defense argued for the absence of crime elements, generic mitigating circumstances, and application of Article 131-bis of the Penal Code, but the court found these arguments lacking specificity and based on impermissible factual re-evaluation. Consequently, the appellate court's reasoning was upheld as logical and consistent with established case law, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 609 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal lacking specific grounds for re-evaluation of facts or law is inadmissible, and the appellant must bear the costs of the proceedings.

Parole chiave

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resistance to public official inadmissible appeal lack of specificity factual re-evaluation procedural costs appellate review Italian Penal Code circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 609 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
art. 131 bis cod. pen.
al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e 3) alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e 3) alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900
5.11 diniego delle circostanze attenuanti generiche è solidamente ancorato a ben evidenziati elementi di segno negativo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), quali la gravità della condotta, i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi da valutare positivamente.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISSE PIERLUIGI nato a MACERATA il 02/10/1975 avverso la sentenza del 05/11/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pierluigi Parisse avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso in relazione 1) alla insussistenza degli elementi costitutivi del reato;

2) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e 3) alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

3. Letta la memoria depositata dal difensore.

4. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 5.11 primo motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale. 5.11 diniego delle circostanze attenuanti generiche è solidamente ancorato a ben evidenziati elementi di segno negativo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), quali la gravità della condotta, i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi da valutare positivamente.

6. La Corte d'appello di Ancona ha, infatti, bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha ritenuto che, stante la gravità della condotta tenuta dall'imputato evidenziata nella sentenza non poteva pervenirsi ad una sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen.

7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 Il Consiglie estensore Il Prg idente Maria SatiinjéNigna Giorg4 Fidelbo ìDEPOSIT