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Ordinanza — n. 30411/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to exclude criminal elements under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30411/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Sirianni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal based on a lack of specific evidence regarding the crime's commission or subjective intent, but failed to provide concrete grounds. The court rejected this because the appeal was too generic, preventing the lower court from immediately ruling on acquittal as required by Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; An appeal based on generic grounds that fails to deduce specific elements excluding the crime's existence or subjective intent is inadmissible, as it does not allow the territorial court to immediately pronounce acquittal.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Art. 129 CPP exclusion of crime subjective intent court costs Cassa delle ammende difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
art. 129 cod. proc. pen
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIRIANNI ANTONIO nato a TAURIANOVA il 09/01/1980 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Sirianni avverso la sentenza in epigrafe.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.0sservato, in particolare, che il motivo di ricorso è generico perchè il ricorrente non ha dedotto specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinché la Corte territoriale potesse immediatamente pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 Il Consiglìgre estensore Il Pre idente Maria Sapiiia Vigna i DEPOSITATA Gior i. Fidelbo IN CANCELLERIA I t3 4 A