Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late nullity objection and generic grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs and a fine. The appellant argued that the first-instance judge revoked the defense's witness testimony and the appellate court refused to renew the trial, citing violations of Articles 495 and 603 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims because the defense attorney had already lost the right to raise nullity objections after the revocation decision, and the appellate court's reasoning was deemed sufficient and free of logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495, 603, 611, 616 c.p.p.; The right to raise nullity objections is lost if not exercised immediately upon the relevant judicial decision, and generic grievances against a properly reasoned appellate judgment do not constitute grounds for cassation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARANI ANTONELLA nato a ANCONA il 04/05/1960 avverso la sentenza del 22/01/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIRITTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Ancona, ha confermato la condanna di Antonella Passarani alla pena di legge per il reato di cui all'art. 388, secondo comma, cod. pen. 2.Contro la sentenza indicata ha proposto ricorso, con il patrocinio del difensore di fiducia, l'imputato che denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 495 e 603 cod. proc. pen. poiché il giudice di primo grado ha revocato la assunzione di testi della difesa che era invece fondamentale escutere e la Corte di appello non ha accolto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata alla assunzione dei predetti testimoni.
La difesa ha, infine, depositato memoria, ex art. 611 cod. proc. pen., reiterativa dei motivi di ricorso. 3.11 ricorso è inammissibile perché la violazione dell'art. 495 cod. proc. pen. non poteva più essere eccepita, essendo il difensore decaduto a seguito di mancata proposizione della eccezione di nullità immediatamente dopo la decisione di revoca. Quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte della Corte di appello, il ricorso propone censure generiche avverso la sentenza impugnata che ha disatteso con motivazione congrua e immune da vizi logici la richiesta difensiva. 4.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 T A T A Cikt141.C. E LL E R IA Il Consiglkre estensore Z421 Il P\ idente l A60 Maria SalAna Vigna Giorg Fi