Cassation court dismisses appeal for resistance to public official, citing lack of statutory recognition for acquittal under Art. 131-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luca Santiangeli's appeal against the Ancona Court of Appeal's conviction for resistance to a public official inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to recognize the possibility of acquittal under Article 131-bis of the Criminal Code. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting that the appellate court correctly applied the statute based on the gravity of the defendant's conduct and the resulting danger to public safety.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The court holds that an appeal challenging a conviction for resistance to a public official is inadmissible if the lower court properly applied the statutory criteria for acquittal based on the specific circumstances and danger posed by the defendant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTIANGELI LUCA nato a SAN SEVERINO MARCHE il 07/10/1988 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Santiangeli avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale.
2. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.0sservato, in particolare, che l'unico motivo di ricorso - relativo al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis -è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Ancona ha, infatti, bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha ritenuto che, stante la gravità della condotta tenuta dall'imputato evidenziata nella sentenza, e la pericolosità da questi manifestata, non poteva pervenirsi ad una sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. 5.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 Il ConsiglAer estensore Il Pr idente Maria Salpi(' a Vigna Gior Fidelbo rti-EPOSITATA IN CANCELLER