Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and impermissible factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marcello Santinelli's appeal against the second-instance conviction for resistance and insult to a public official inadmissible. The defense argued for the involuntary nature of the acts due to intoxication and requested a lighter sentence, but the court found these arguments lacked specificity. The appeal was rejected because it attempted an impermissible re-evaluation of factual evidence and relied on grounds already properly addressed by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific grounds, merely repeats arguments already examined, or attempts an impermissible re-evaluation of factual evidence.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTINELLI MARCELLO nato a FANO il 14/07/1971 avverso la sentenza del 04/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marcello Santinelli avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.
2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso in relazione alla involontarietà degli atti posti in essere, stante lo stato di ubriachezza dell'imputato; l'erronea interpretazione delle risultanze processuali; la mancata applicazione della pena nei minimi edittali.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.
4. Tutti i motivi sono, all'evidenza, privi di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. Le censure della difesa sono indeducibili nell'odierna sede di legittimità, perché imperniate su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondate, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati per i quali è intervenuta condanna.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 Il Consigere 1éstensore Il Pr idente Maria Sa Vigna Gior Fidelbo .DE 'OSITATA iN ANCELLER iAA O 4 AGO202