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Ordinanza — n. 30407/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30407/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30407/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letto il ricorso proposto nell'interesse di Arce Affogo Wilmer Espinoza avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per evasione. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.0sservato, in particolare, che il primo motivo di ricorso - relativo al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis -è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Ancona ha, infatti, bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha ritenuto che, stante la gravità della condotta tenuta dall'imputato evidenziata nella sentenza, e i numerosi precedenti penali non poteva pervenirsi ad una sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30407/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.0sservato, in particolare, che il primo motivo di ricorso - relativo al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis -è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Ancona ha, infatti, bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha ritenuto che, stante la gravità della condotta tenuta dall'imputato evidenziata nella sentenza, e i numerosi precedenti penali non poteva pervenirsi ad una sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen.

Parole chiave

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punibilità attenuazione della pena sanzioni penali pena pecuniaria non riscuotibile scemata imputabilità motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
4.0sservato, in particolare, che il primo motivo di ricorso - relativo al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis -è manifestamente infondato.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPINOZA ARCE ALFONSO WILMER nato a LIMA( PERU') il 09/05/1979 avverso la sentenza del 04/06/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Arce Affogo Wilmer Espinoza avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per evasione.

2. Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.0sservato, in particolare, che il primo motivo di ricorso - relativo al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis -è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Ancona ha, infatti, bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha ritenuto che, stante la gravità della condotta tenuta dall'imputato evidenziata nella sentenza, e i numerosi precedenti penali non poteva pervenirsi ad una sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen.

5. Quanto al secondo motivo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è solidamente ancorato a ben evidenziati elementi di segno negativo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), quali i numerosi precedenti penali a carico dell'imputato e l'assenza di elementi da valutare positivamente.

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 Il Consigli estensore Il Pr idente Maria S ina Vigna Gior o Fidelbo iDEPOSITATp., , IN CANCELLERii\