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Ordinanza — n. 30405/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30405/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30405/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOPI ALBAN nato a DURAZZ0( ALBANIA) il 18/03/1990 avverso la sentenza del 18/09/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIRITTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Ancona, ha confermato la condanna di Alban Sopi alla pena di legge per i reati di cui agli artt.337 e 582 cod. pen. 2.Contro la sentenza indicata ha proposto ricorso, con il patrocinio del difensore di fiducia, l'imputato che denuncia 1)Ia violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. poiché la Corte di merito non ha fornito risposta alcuna alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; 2)Verronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. sul presupposto che le persone a cui era stata opposta resistenza erano due. 3.11 ricorso è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 603 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30405/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che correttamente la Corte di appello non ha fornito risposta alcuna alla richiesta ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. Deve evidenziarsi che tale richiesta era contenuta nei motivi aggiunti presentati dall'imputato e che, non essendo gli stessi correlati ai motivi di appello - unicamente relativi alla pena e non alla responsabilità - erano palesemente inammissibili. Il rigetto del motivo aggiunto da parte della Corte di appello può, pertanto, considerarsi implicito in considerazione del fatto che il motivo era originariamente inammissibile. 5.Altrettanto manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.

Parole chiave

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motivi di cassazione domanda d'asilo di cittadino albanese allegazione motivata oltraggio alla corte opposizione altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 603 cod. proc. pen
2.Contro la sentenza indicata ha proposto ricorso, con il patrocinio del difensore di fiducia, l'imputato che denuncia 1)Ia violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
poiché la Corte di merito non ha fornito risposta alcuna alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; 2)Verronea applicazione dell'art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
6.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOPI ALBAN nato a DURAZZ0( ALBANIA) il 18/03/1990 avverso la sentenza del 18/09/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; FATTO E DIRITTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Ancona, ha confermato la condanna di Alban Sopi alla pena di legge per i reati di cui agli artt.337 e 582 cod. pen. 2.Contro la sentenza indicata ha proposto ricorso, con il patrocinio del difensore di fiducia, l'imputato che denuncia 1)Ia violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. poiché la Corte di merito non ha fornito risposta alcuna alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; 2)Verronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. sul presupposto che le persone a cui era stata opposta resistenza erano due. 3.11 ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che correttamente la Corte di appello non ha fornito risposta alcuna alla richiesta ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. Deve evidenziarsi che tale richiesta era contenuta nei motivi aggiunti presentati dall'imputato e che, non essendo gli stessi correlati ai motivi di appello - unicamente relativi alla pena e non alla responsabilità - erano palesemente inammissibili. Il rigetto del motivo aggiunto da parte della Corte di appello può, pertanto, considerarsi implicito in considerazione del fatto che il motivo era originariamente inammissibile. 5.Altrettanto manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.

L'aumento è stato correttamente effettuato posto che "In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio" (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771). 6.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 k.)- E P OSITATA IN CANCELLERIA I e 4 À602021 Il Consiglie estensore Il Pr idente Maria Sab' a Vigna IL F