Ordinanza — n. 30404/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALetto il ricorso proposto nell'interesse di Umberto Serini avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso in relazione al fatto che 1) il primo Giudice aveva fondato il suo convincimento riguardo alla penale responsabilità dell'imputato sul riconoscimento dello stesso effettuato "senza ombra di dubbio" dai verbalizzanti, così superando sia le dichiarazioni dell'imputato che quelle dei testi a discarico;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30404/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERINI UMBERTO nato a BARI il 08/11/1989 avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Umberto Serini avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione.
2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso in relazione al fatto che 1) il primo Giudice aveva fondato il suo convincimento riguardo alla penale responsabilità dell'imputato sul riconoscimento dello stesso effettuato "senza ombra di dubbio" dai verbalizzanti, così superando sia le dichiarazioni dell'imputato che quelle dei testi a discarico;
2) non erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.11 primo motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha evidenziato la inverosimiglianza della deposizione resa dai testi a discarico e la non convincente versione dei fatti fornita dall'imputato. 5.11 diniego delle circostanze attenuanti generiche è solidamente ancorato a ben evidenziati elementi di segno negativo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), quali i precedenti penali dell'imputato.
6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 DEPOSITATA Il Consigliere estensore IN CANCELLERIA Il Pre ente y, Maria SaOh a Vigna i O 4 AGO 2021 Giorg Fidelbo i f‘• , 11. FUNZIONARI7