Ordinanza — n. 30402/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALetto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Bertoni avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 343 cod. pen. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione alla conversione in pena pecuniaria della pena detentiva inflitta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 343 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30402/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTONI ALESSANDRO nato a LOVERE il 05/07/1969 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Bertoni avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 343 cod. pen.
2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione alla conversione in pena pecuniaria della pena detentiva inflitta.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.
4. Il motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità e comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate (Sez. 3, n. 17103 del 8/03/206, Bolognini, Rv. 266639).
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 Il ConsigIiPire estensore Il Pr dente Maria Sa na Vigna Giorg Fidelbo fD E POSITATA CANCELLERIA AGO 2