Cassation court dismisses appeal for resistance to public official as inadmissible due to lack of specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal filed by Oualid Ben Kraiem against the Second Instance Court's conviction for resistance to a public official inadmissible. The defense argued that the lower court failed to properly evaluate evidence, but the court found these arguments lacked specificity and merely repeated points already addressed. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, 368 c.p.p.; Appeals must be specific and not merely reiterate facts already examined; generic criticisms of factual evaluation without new legal grounds are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN KRAIEM OUALID nato il 11/03/1980 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Oualid Ben Kraiem avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale.
2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, i motivi di ricorso in relazione alla insussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato e la memoria depositata dalla difesa.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.
4. Entrambi i motivi sono, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 Il Consiglieve estensore Il Pre dente Maria Sai a Vigna GiorgT Fidelbo