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Ordinanza — n. 30398/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal sentence for tax evasion as sanction is not subject to review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30398/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Michele Cassar against the Palermo Court of Appeal's tax evasion conviction inadmissible. The appellant argued for review of the punitive treatment, but the court held that sanctions below the statutory average do not require detailed justification beyond referencing the adequacy criterion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The punitive treatment applied by first-instance judges is not subject to review at the cassation level when it is not arbitrary and is supported by sufficient motivation, especially when the penalty falls below the statutory average.

Parole chiave

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tax evasion conviction punitive treatment review statutory average penalty cassation inadmissibility adequacy criterion procedural costs order penal code article 133 adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici della cognizione non è sindacabile in questa sede, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino
271243; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSAR MICHELE nato a TERMINI IMERESE il 30/10/1957 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Cessar avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione .

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione al trattamento sanzionatorio.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. Il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici della cognizione non è sindacabile in questa sede, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142). Deve evidenziarsi che questa Corte ha più volte evidenziato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, come nel caso in esame, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il PreP ente Maria Sàbina Vigna i Giorgi Fidelbo i DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 I 84