Ordinanza — n. 30397/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNONE PAOLA VERONICA nato a ERICE il 18/06/1986 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; , 1. Paola Veronica Mairrkone ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello da lei proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trapani che la condannava alla pena di legge per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. L'inammissibilità era dichiarata perché i motivi di impugnazione non indicavano in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggevano la richiesta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 368 cod. pen; Ordinanza — n. 30397/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Paola Veronica Mairrkone ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello da lei proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trapani che la condannava alla pena di legge per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. L'inammissibilità era dichiarata perché i motivi di impugnazione non indicavano in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggevano la richiesta.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNONE PAOLA VERONICA nato a ERICE il 18/06/1986 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
, 1. Paola Veronica Mairrkone ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello da lei proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trapani che la condannava alla pena di legge per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. L'inammissibilità era dichiarata perché i motivi di impugnazione non indicavano in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggevano la richiesta.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Il motivo dedotto non è infatti sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria perché relativo a provvedimento emesso a seguito di anteriore impugnazione geneticamente inammissibile dello stesso ricorrente ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 Il Consigliere relatore Il Pre 'dente Maria Siabjha Vigna Giorg Fidelbo {)DEPOSITATA , IN CANCEL