Cassation appeal dismissed as inadmissible for re-litigating merits without addressing lower court responses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Vincenzo Parisi's cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected in the appellate proceedings without engaging with the specific responses provided by the lower court. The defense argued for a re-evaluation of criminal responsibility, but the court found the appellate judgment logically sound and complete. Consequently, the appeal was rejected as a request for a new substantive assessment, which is beyond the cassation court's jurisdiction to review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 378 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it re-litigates merits already decided without addressing the specific responses of the lower court, as the supreme court is limited to verifying logical flaws rather than re-evaluating factual findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISI VINCENZO nato a CARRARA il 02/08/1967 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Vincenzo Parisi ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Torino, che lo condannava alla pena di legge per il reato di cui all'art. 378 cod. pen. 2.11 ricorrente eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con riferimento all'accertamento della penale responsabilità, avendo la Corte omesso di considerare elementi decisivi. La difesa ha, poi, depositato delle note scritte con le quali insiste nei motivi del ricorso.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 3.2 D'altra parte, la Corte di appello ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto provata la commissione del reato da parte dell'imputato.
A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. kEPOSITATA' Così deciso il 22 aprile 2021 IN CANCELLERIA Il Consiglide relatore i 8 4 AGO 2021 Il Pre dente Maria Sa