Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30393/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to non-exhaustion of grounds and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30393/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Othmene Mouldi inadmissible for being non-exhaustive and manifestly unfounded. The appellant challenged a lower court's confirmation of convictions for crimes under Articles 337 and 582 of the Penal Code, arguing for the exclusion of recidivism and the granting of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the appellate court correctly applied the criteria for recidivism based on the defendant's criminal history and social danger, while the denial of mitigation was supported by the numerous prior convictions and lack of positive factors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337 cod. pen.; Art. 582 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are non-exhaustive or manifestly unfounded, and the lower court's application of recidivism and denial of mitigation is substantiated by the defendant's criminal record and lack of positive elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism application generic mitigating circumstances appeal inadmissibility criminal record assessment social danger evaluation oltraggio alla corte corresponsabilità della vittima mediatore europeo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
e all'art. 582 cod. pen. 2.Con il ricorso deduce violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
art. 337 cod. pen
art. 582 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011
Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013
251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv.
Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018
La condotta dell'imputato viene, quindi, correttamente ritenuta come la significativa prosecuzione di un irregolare percorso delinquenziale già avviato dall'imputato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv.
Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è solidamente ancorato a ben evidenziati elementi di segno negativo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTHMENE MOULDI nato il 04/02/1986 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Motivi della decisione 1.Con atto d'impugnazione Mouldi Othmene ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di Appello di Firenze che ne ha confermato la condanna alla pena di legge per i reati di cui all'art. 337 cod. pen. e all'art. 582 cod. pen. 2.Con il ricorso deduce violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.11 ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza delle delineate ragioni di doglianza. 4.A proposito della recidiva, va sottolineato che, effettivamente, nella sua applicazione, è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183). Nel motivare l'applicazione della recidiva, la Corte di appello di Firenze si è correttamente uniformata al criterio sopra richiamato, con la ineccepibile argomentazione secondo la quale, oltre ai numerosissimi precedenti penali, la reiterazione dell'illecito, dopo alcuni anni, è chiaramente espressione di pericolosità sociale. La condotta dell'imputato viene, quindi, correttamente ritenuta come la significativa prosecuzione di un irregolare percorso delinquenziale già avviato dall'imputato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782).

5. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è solidamente ancorato a ben evidenziati elementi di segno negativo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), quali i numerosi precedenti penali a carico dell'imputato e l'assenza di elementi da valutare positivamente. 6.All'inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Consigliere estensore Il Péè idente Maria SabineiVigna 0 4 AGO 1 IL FU