Italian Court dismisses appeal for tax evasion, ruling new defenses inadmissible in final review stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Marco Fani inadmissible regarding his conviction for tax evasion. The defense argued for a new evaluation of evidence and the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the court rejected these claims as impermissible in the final instance. Consequently, the lower court's confirmation of the conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The applicability of Article 131-bis of the Penal Code cannot be raised for the first time in the Court of Cassation if it was already in force at the time of the appellate judgment, as this constitutes an impermissible re-evaluation of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANI MARCO nato a FIRENZE il 30/04/1967 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Fani avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione.
2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di evasione.
5. La censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per la manifesta infondatezza della questione sollevata che involge una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ritiene il Collegio, pur consapevole dell'orientamento minoritario espresso dalla sentenza n. 7606/2017 di questa Corte, che debba darsi continuità al principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678), come verificatosi nel caso in esame in cui la sentenza di appello è stata emessa il 17/06/2019, quindi nella vigenza del D.
L.vo 16/3/2015 n. 28 (entrato in vigore il 2 aprile 2015), non risultando che ne sia stata fatta richiesta nel corso di detto giudizio 6.Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello mette puntualmente in evidenza che le stesse non erano state richieste nel corso del giudizio di primo grado e che, quindi, il Tribunale di Firenze non era tenuto a motivare in ordine al diniego di concessione. In ogni caso nella sentenza impugnata viene motivatamente sottolineata la assenza di elementi positivi tali da consentire il riconoscimento di tali circostanze.
7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 Il Consi li e estensore Il Pre dente Maria ina, Vigna Giorg i Fidelbo , EPOSITATA . 2 1 C