Ordinanza — n. 30386/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALetto il ricorso proposto nell'interesse di Aziz Boutemdjet avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso in relazione 1) alla insussistenza degli elementi costitutivi del reato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30386/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTEMDJET AZIZ nato il 19/05/1956 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti ; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Aziz Boutemdjet avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per resistenza a pubblico ufficiale.
2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso in relazione 1) alla insussistenza degli elementi costitutivi del reato;
2) alla erronea applicazione della recidiva e 3) alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.11 primo motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
5. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili perché proposti per la prima volta in questa sede (e il ricorrente in ogni caso non lamenta il mancato esame dello stesso da parte della Corte di appello).
6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 Il Consigliere estensore P 7. Il Pre idente Vigna Giorgj Fidelbo DEPOS-TA íi N CANCELLERIA 2) 1 111 4