Ordinanza — n. 30385/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEAPERTO FRANCESCO nato a ERICE il 28/08/1988 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Motivi della decisione 1.Con atto d'impugnazione Monteaperto Francesco ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di Appello di Palermo che ne ha confermato la condanna alla pena di legge per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2.Con il ricorso deduce violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.11 ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza delle delineate ragioni di doglianza. 4.A proposito della recidiva, va sottolineato che, effettivamente, nella sua applicazione, è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 30385/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183). Nel motivare l'applicazione della recidiva, la Corte di appello di Palermo si è correttamente uniformata al criterio sopra richiamato, con la ineccepibile argomentazione secondo la quale, oltre ai numerosissimi precedenti penali, la reiterazione dell'illecito, dopo alcuni anni, è chiaramente espressione di pericolosità sociale. La condotta dell'imputato viene, quindi, correttamente ritenuta come la significativa prosecuzione di un irregolare percorso delinquenziale già avviato dall'imputato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEAPERTO FRANCESCO nato a ERICE il 28/08/1988 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Motivi della decisione 1.Con atto d'impugnazione Monteaperto Francesco ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di Appello di Palermo che ne ha confermato la condanna alla pena di legge per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2.Con il ricorso deduce violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.11 ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza delle delineate ragioni di doglianza. 4.A proposito della recidiva, va sottolineato che, effettivamente, nella sua applicazione, è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez.
U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183). Nel motivare l'applicazione della recidiva, la Corte di appello di Palermo si è correttamente uniformata al criterio sopra richiamato, con la ineccepibile argomentazione secondo la quale, oltre ai numerosissimi precedenti penali, la reiterazione dell'illecito, dopo alcuni anni, è chiaramente espressione di pericolosità sociale. La condotta dell'imputato viene, quindi, correttamente ritenuta come la significativa prosecuzione di un irregolare percorso delinquenziale già avviato dall'imputato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782).
5. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è solidamente ancorato a ben evidenziati elementi di segno negativo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), quali i numerosi precedenti penali a carico dell'imputato e l'assenza di elementi da valutare positivamente. 6.All'inamnnissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila. P. Q. NI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 1DEPOSITATA ìN CANCELLERIA Il Consigli re estensore 4 AGO 2 21 Il Pr 'dente P Maria ina Vigna IL FUN