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Ordinanza — n. 30381/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30381/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30381/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letto il ricorso proposto nell'interesse di Renato Ferrari avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione al mancato riconoscimento dello stato di necessità putativo.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30381/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento persecuzione determinante per la fuga evasione all'obbligo di contribuzione partenza illegale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI RENATO nato a NAPOLI il 15/11/1954 avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Renato Ferrari avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione.

2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione al mancato riconoscimento dello stato di necessità putativo.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. Il motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. La censura della difesa è indeducibile nell'odierna sede di legittimità, perché imperniata su una non consentita rivalutazione meramente fattuale delle fonti di prova; comunque palesemente infondata, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello ha confermato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2021 Il Cons pere estensore Il Presti ente Maria S bina Vigna Giorgi Fidelbo ,DEPOSITATA IN CANCELLERIA i 04 AGO 2021 IL FUNZ