Ordinanza — n. 30380/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUOMPRISCO MARIO nato a SALERNO il 10/11/1960 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Buomprisco Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato l'affermazione di responsabilità, già espressa dal Tribunale della stessa città, in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno. Deduce travisamento della prova, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché riproduce profili di censura adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito. Questi ha affermato che la prospettazione difensiva è smentita da diverse circostanze: la mancanza, nel foglio illustrativo del collutorio, del riferimento alla presenza di alcool; il fatto che l'imputato, al momento in cui venne fermato dai vigili, non abbia fatto alcun cenno all'assunzione del predetto; dall'aver l'agente operante avvertito un alito vinoso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 30380/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto all'applicazione della causa di non punibilità dì cui all'art. 131-bis cod. pen, vi è adeguata e congrua motivazione. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUOMPRISCO MARIO nato a SALERNO il 10/11/1960 avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Buomprisco Mario ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato l'affermazione di responsabilità, già espressa dal Tribunale della stessa città, in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno. Deduce travisamento della prova, inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché riproduce profili di censura adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito. Questi ha affermato che la prospettazione difensiva è smentita da diverse circostanze: la mancanza, nel foglio illustrativo del collutorio, del riferimento alla presenza di alcool; il fatto che l'imputato, al momento in cui venne fermato dai vigili, non abbia fatto alcun cenno all'assunzione del predetto; dall'aver l'agente operante avvertito un alito vinoso.
Quanto all'applicazione della causa di non punibilità dì cui all'art. 131-bis cod. pen, vi è adeguata e congrua motivazione. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Pr idente Daniela Dawan Emanu le Di S tfa. i h3EPOSITATA IN CANCELLERIAi li