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Ordinanza — n. 30379/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible against a sentence re-determined under Art. 599-bis CPP, non-appealable per Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30379/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against a sentence re-determined pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the penalty was excessive, but the Court noted this specific type of sentence is non-appealable to the Cassation under Article 610, paragraph 5-bis. Consequently, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Sentences re-determined under Art. 599-bis c.p.p. are non-appealable to the Court of Cassation, rendering any subsequent appeal inadmissible.

Parole chiave

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Art. 599-bis c.p.p. Art. 610 c.p.p. non-appealable sentence Cassation inadmissibility penalty re-determination obbligo di comparizione all'udienza diritti della difesa facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Cacciatore Mario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in accoglimento della richiesta di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena per i reati allo stesso ascritti.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 1 della legge n.103/2017
pen., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017.
art. 599-bis cod. proc. pen
Cacciatore Mario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in accoglimento della richiesta di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena per i reati allo stesso ascritti.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIATORE MARIO nato a SIRACUSA il 15/01/1972 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAcito avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cacciatore Mario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in accoglimento della richiesta di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena per i reati allo stesso ascritti. Lamenta l'eccessività della pena. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599-bis, cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ex art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Emà uele Di S 3 C4-)..4 iDEPOSITATA IN CANCELLERIA i 04 AGO 2021