Ordinanza — n. 30378/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADINO GIACOMO nato a CARMAGNOLA il 02/09/1987 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Badino Giacomo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Asti per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente e dall'ora notturna. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non potendo ascriversi al prevenuto alcun contributo diretto alla causazione del sinistro. Il ricorso è inammissibile perché riproduce profili di censura adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30378/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non potendo ascriversi al prevenuto alcun contributo diretto alla causazione del sinistro. Il ricorso è inammissibile perché riproduce profili di censura adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADINO GIACOMO nato a CARMAGNOLA il 02/09/1987 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Badino Giacomo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Asti per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente e dall'ora notturna. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non potendo ascriversi al prevenuto alcun contributo diretto alla causazione del sinistro. Il ricorso è inammissibile perché riproduce profili di censura adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito.
Questi ha ricordato che l'imputato, con la sua autovettura, era uscito di strada andando ad urtare un muretto di recinzione: condotta che integra l'aggravante in oggetto. Invero, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, PG c/ Granelli Stefano, Rv. 275872).
All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Emanuele Di •De9,1":124- D E P O S I TA TA 1N CANCE