Italian court dismisses appeal against plea bargain for citing wrong legal grounds instead of statutory exceptions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain judgment inadmissible. The appellant, Visconte Gaetano, challenged the decision by alleging violations of the Criminal Code regarding motivation and sentencing, rather than citing the specific statutory grounds permitted for appeals against plea bargains. The court ruled that under the amended Code of Criminal Procedure, only specific defects such as errors in legal qualification or the expression of the defendant's will are admissible, rendering the appellant's arguments irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90; Appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general claims of illogical motivation or sentencing errors.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCONTE GAETANO nato a PAGANI il 14/03/1962 avverso la sentenza del 03/11/2020 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREato avviso alle part0 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visconte Gaetano ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Lamenta manifesta illogicità della motivazione, violazione dell'art.43 cod. pen., nonché violazione dell'art. 129 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. A norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidenteaivo 1/' Daniela Dawan Ema nuè D i4411 4.( 12~{91 ?Di_.:70SI Cit1/4 -)A: IN CANCELLER